È stata liberalizzata ma soltanto in parte, la vendita online di medicinali che non prevedono la prescrizione medica. Il ministero della Salute però è chiaro nello stabilire chi può vendere questo genere di prodotti sugli spazi telematici che la rete mette a disposizione.
Sapere chi effettivamente può vendere alcuni medicinali senza obbligo di prescrizione medica è importante per non essere tentati dall’acquisto indiscriminato di prodotti da rivenditori non autorizzati. Come per ogni altro settore, infatti, la truffa è dietro l’angolo. Fortunatamente sono molto chiare anche le regole disposte dal dicastero della Lorenzin.
Soggetti che possono espletare la vendita on line dei medicinali
Il sopracitato articolo 112-quater dispone che possono vendere on line i medicinali senza obbligo di prescrizione medica solo le farmacie e gli esercizi commerciali, previo ottenimento di specifica autorizzazione all’uopo rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.
Il sito utilizzato dalla farmacia/esercizio commerciale per il commercio elettronico deve contenere almeno i seguenti elementi:
- l’identificazione dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione;
- il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute dedicato alla vendita on line;
- il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della salute in conformità alle indicazioni stabilite dalla Commissione europea per il logo comune.
La procedura finalizzata all’avvio dell’attività in parola si articola in due distinte fasi consecutive: la prima, concernente il rilascio dell’autorizzazione, gestita dall’Autorità territorialmente competente e la seconda,relativa alla registrazione ed all’ottenimento del logo identificativo nazionale, curata dal Ministero della salute.
Il resto del documento in formato pdf è consultabile in rete.