Sull’efficacia della chiropratica ci sono ancora delle discussioni, tuttavia è risaputo che molte persone si affidano al chiropratico per risolvere i problemi che la medicina tradizionale non sembra riuscire a risolvere. Se la visita è prescritta con ricetta rossa, è anche una spesa detraibile.
La chiropratica rientra tra le medicine alternative ed è stata annoverata nel 1984, con la circolare n. 66 del Ministero della Salute di allora, tra le spese sanitarie detraibili.
Dove si inserisce la detrazione
La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per il chiropratico è si può richiedere presentando il 730 e compilando il Quadro E – Oneri e spese nella parte relativa alle spese sanitarie detraibili. Quindi di regola per una spesa di 100 euro, si ottiene una detrazione di 19 euro, a patto naturalmente che sia superata la franchigia per le spese sanitarie detraibili in un anno. Sicuramente si può avere uno sconto sulle tasse.
L’ultimo documento da avere come riferimento
Siccome la giurisprudenza e la legge tributaria in particolare, sono in continua evoluzione, è bene far sempre riferimento agli ultimi documenti disponibili. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese sostenute per il chiropratico si può consultare la circolare n. 17 del 18 maggio 2016 che appunto stabilisce in che modo è possibile detrarre le spese sostenute per il chiropratico.
In relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici si chiede se, per poter fruire della detrazione d’imposta di cui all’art.15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficiente la fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica. La risposta delle Entrate è la seguente:
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, ne’ per tale figura e’ stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione e’ costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.